Permessi di soggiorno prorogati al 31 Gennaio 2021. Lo prevede la conversione del DL 125/2020 sull’emergenza Covid.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020, è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale sono stati ulteriormente prorogati gli effetti degli atti amministrativi in scadenza. La citata disposizione presenta aspetti di particolare interesse per i profili dell’Ufficio Immigrazione, poiché ha determinato che la validità dei titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020 è stata pertanto prorogata al 31 gennaio 2021. Infatti, tra le proroghe amministrative legate all’emergenza Covid-19, c’è anche quella dei permessi di soggiorno in scadenza, che ora resteranno validi fino alla fine di gennaio 2021, così come previsto appunto dal DL 125/2020, «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19...", convertito in legge con modifiche e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 dicembre. In particolare, il comma 3 dell’articolo 3-bis, introdotto durante l’iter parlamentare, recita:

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021”.

Il Ministero dell’Interno, ha chiarito gli effetti della nuova norma. Una circolare inviata il 12 dicembre a tutte le Questure, spiega che: “Per effetto della citata disposizione, la validità dei titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021”.

L’ulteriore proroga dei titoli di soggiorno fino al 31 gennaio 2021 (contenuta nella legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125) prevede in materia di immigrazione:

permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 agosto e il 31 dicembre 2020 (permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, permessi di soggiorno per lavoro autonomo, permessi di soggiorno per motivi familiari, permessi di soggiorno per motivi di studio, i permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti, i permessi per e i permessi di soggiorno per lavoro stagionale)

termini per la dichiarazione di presenza da parte dei cittadini stranieri di cui all'art.5 comma 7 del Dlgs.286/1998;

nulla osta per lavoro stagionale;

nulla osta per il ricongiungimento familiare;

nulla osta per lavoro per casi particolari art. 27 Dlgs 286/98;

nulla osta per volontariato art. 27-bis Dlgs 286/98;

nulla osta per ricerca scientifica art. 27-ter Dlgs 286/98;

nulla osta per lavoratori altamente qualificati (Blu Card UE) art. 27- quater Dlgs 286/98;

nulla osta per trasferimenti intra-societari art. 27- quinquies Dlgs 286/98;

nulla osta per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato membro art. 27- sexies Dlgs 286/98;

documenti di viaggio dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato.

Alla stessa data del 31 gennaio 2021 sono altresì prorogati: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da "studio" a "lavoro subordinato" e da "lavoro stagionale" a "lavoro subordinato non stagionale".

Le disposizioni sopra richiamate NON prevedevano la proroga delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale e al lavoro subordinato legate al decreto flussi (DPCM del 07 luglio 2020) che potevano essere presentate fino al 31 dicembre 2020.