La nomina del tutore del minore straniero senza familiari spetta al Tribunale ordinario e non al Tribunale per i minorenni

Ai minori stranieri non accompagnati che arrivano irregolarmente in Italia va assicurata, nel più breve tempo possibile, la nomina di un tutore. Solo in una fase successiva, si può verificare se ricorrano le condizioni di legge per procedere all'adozione. Di conseguenza, spetta al Tribunale ordinario e non al Tribunale per i minorenni procedere alla nomina del tutore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile - I, con l'Ordinanza del 12 gennaio 2017, n.686 sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo. Al centro della questione la nomina del tutore per un minore sbarcato in Italia irregolarmente. Il Tribunale di Marsala (in questo caso Giudice tutelare) si era dichiarato incompetente. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha considerato questa decisione in contrasto con il D.Lgs. n. 142 del 2015 di recepimento delle direttive europee nn. 32 e 33 del 2013 sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento/revoca dello status di protezione internazionale e relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 19 – chiarisce la Cassazione –  indica le modalità di assistenza ed accoglienza immediata dei minori, privi di familiari adulti e impone all'autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comunicazione al giudice tutelare della presenza del minore. In questo modo, si assicura che l'intervento sia temporalmente rapido in considerazione della prossimità territoriale dell'organo competente che, al contrario, sarebbe da escludere in caso di scelta di un organo distrettuale come il Tribunale per i minorenni. In questo modo, sono pienamente rispettate le procedure per l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati in fuga dal Paese d'origine.

(fonte intregazionemigranti.gov.it)

In allegato l'Ordinanza