Corte di Giustizia UE: concessione del visto umanitario ai cittadini di Paesi terzi

Gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a concedere un visto umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale.

Rispondendo a un quesito pregiudiziale rivoltole dal Conseil du Contentieux des Étrangers belga, la Corte di giustizia ha precisato in una sentenza del 7 marzo 2017 (causa C-638/16 PPU, X e X c. Belgio) che, ad oggi, il legislatore dell'Unione europea non ha adottato alcun atto relativo al rilascio, da parte degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di Paesi terzi per motivi umanitari; né si può ritenere, dato che la situazione in discussione non è disciplinata dal diritto dell'Unione, che ad essa siano applicabili le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, e in particolare l'art. 18 di questa, secondo il quale "il diritto d'asilo è garantito".

La Corte ha perciò concluso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un Paese terzo per motivi umanitari, sulla base del Codice dei visti dell'Unione (regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento UE n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un Paese terzo, con l'intenzione di presentare, dal momento dell'arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e di soggiornare quindi in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, bensì, allo stato attuale del diritto dell'Unione, unicamente in quello del diritto nazionale.

(fonte: integrazionemigranti.gov.it)

In allegato la Sentenza