I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all’assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.
Lo ha stabilito la nuova ordinanza di protezione civile del 24 maggio scorso, contenente nuove disposizioni per garantire l’accoglienza delle presone in fuga dalla guerra in Ucraina.
L’esenzione verrà rilasciata al richiedente al momento dell’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea garantisce l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, attraverso l’iscrizione nelle Asl di domicilio. Per "domicilio" si intende l'indirizzo indicato nella richiesta di permesso. L’iscrizione si effettua solitamente in un ufficio o presso uno sportello, chiamato “scelta e revoca del medico”. Nella stessa sede è possibile scegliere il medico di famiglia e/o il pediatra per i minori.
Ogni medico di famiglia o pediatra scelto ha un ambulatorio e deve garantire, gratuitamente, le visite di medicina generale, in orari e giorni stabiliti. È necessario rivolgersi al medico e al pediatra per ogni prescrizione specialistica e farmaceutica. Le medicine prescritte dal medico sono fornite dalle farmacie.
La nuova ordinanza prevede, inoltre, tra le altre cose:
- l’istituzione di un Comitato per il coordinamento dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento;
- disposizioni sul controllo e monitoraggio dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attività ispettive e di vigilanza sull’insieme delle misure attivate;
- il via libera all’attivazione di forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR – UNHCR);
- l’ autorizzato a stipulare, con procedure d’urgenza, una convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e la SDA Bocconi School of management, per la valutazione d’impatto delle misure per l’accoglienza diffusa
- la proroga fino al 31 maggio delle disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022. Si tratta delle disposizioni che prevedono, in particolare, l’obbligo di sottoporsi a test SARS-CoV-2 molecolare o rapido entro 48 ore dall’ingresso nel territorio italiano.