L'UNICOOP (Unione Italiana Cooperative) fa sapere che ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, effettuata sotto qualsiasi forma, è riservata agli intermediari finanziari autorizzati, che siano iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d’ltalia.
Tali intermediari, oltre a quanto detto, possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori attività, tra cui l’emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento o di investimento ed ulteriori attività eventualmente consentite dalla legge, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’ltalia.
Con riferimento all’ambito cooperativo, tale disposizione merita di essere coordinata con una disciplina di tipo particolare, prevista per le cooperative che concedono finanziamenti esclusivamente nei confronti dei propri soci e che risultino in attività alla data del 1.01.1996.
L’art. 112, c. 7, in effetti, concede a dette cooperative, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, la possibilità di continuare la propria attività, pur in assenza della predetta iscrizione, qualora l’entità dei prestiti concessi non sia superiore a € 15 milioni, che l’importo unitario dei singoli finanziamenti non sia superiore a € 20.000 e che i finanziamenti accesi siano concessi a condizioni maggiormente favorevoli rispetto a quelle mediamente applicate dal mercato.
La disciplina illustrata ha carattere transitorio: per effetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 8 D.L. 215/2023 (c.d. provvedimento “milleproroghe”), l’efficacia della disposizione è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2024.