L'UNICOOP (Unione Italiana Cooperative) informa che la categoria delle cooperative sociali è stata introdotta ed è tuttora disciplinata dalla L. 381/1991; in via residuale, per quanto non previsto dalla legge citata, la cooperativa sociale rimane soggetta alle norme generali del codice civile, secondo quanto previsto dall’art. 2520 del codice stesso. In mancanza di specifiche disposizioni nell’ambito della legge speciale, anteriormente alla riforma del terzo settore, si è ritenuto che alle cooperative sociali fosse applicabile l’art. 2545-terdecies c.c., in forza del quale le cooperative e i loro consorzi che esercitano una attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo il criterio della c.d. “prevenzione”.
Nell’anno 2017 due interventi normativi hanno invece modificato il quadro generale sull’argomento: il D. Lgs. 112/2017 in materia di imprese sociali e il D. Lgs. 117/2017 sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore.
Con riferimento al primo dei due provvedimenti, va considerato in primo luogo come il relativo art. 1, c. 4, abbia stabilito che le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 acquisiscono “di diritto” la qualifica di imprese sociali.
Il medesimo art. 1 ha inoltre specificato che “Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.
In materia di imprese sociali, occorre ulteriormente ricordare il contenuto dell’art. 14 del citato D. Lgs. 112/2017, secondo il quale “In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive modificazioni.”
In ordine al necessario coordinamento tra la disciplina codicistica prevista per la generalità delle cooperative ed il principio sancito in materia di imprese sociali, è stata chiamata, a conclusione di una controversia, la Cassazione che, con sentenza 27.10.2023, n. 29801, ha chiarito come, sulla questione, debba essere privilegiata una interpretazione della normativa in chiave sistematica, con conseguente applicabilità, alle cooperative sociali, del citato art. 14, in luogo dell’art. 2545-terdecies del codice civile, dovendo prevalere la specialità della disciplina più vantaggiosa dello status di “impresa sociale” su quella meno vantaggiosa del tipo “società cooperativa”.
In conclusione, a parere della Cassazione, la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere soggetta a liquidazione giudiziale, ma alla sola liquidazione coatta amministrativa.