Esonero contributivo per le aziende che assumono dopo l'alternanza scuola-lavoro

La circolare esplicativa dell’INPS del 10 luglio 2017 apre le porte all’esonero contributivo per le aziende, ma anche associazioni ed enti morali, studi professionali, le aziende speciali costituite anche in consorzio, e gli enti ecclesiastici, che assumono i giovani dopo il loro percorso di apprendistato o di alternanza scuola-lavoro.

L’agevolazione è pari ai complessivi contributi previdenziali per un massimo di 3250 euro annui, per un totale di tre anni, ed è rivolto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (anche part-time), entro i sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, quegli studenti che hanno svolto nella medesima azienda un periodo di apprendistato per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto (120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei), utile alla qualifica, al diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore, al certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibileall’interno della piattaforma DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.