Chiarimenti in merito ai criteri di accesso al Reddito di inclusione (Re.I.) da parte dei titolari di protezione internazionale o umanitaria

Nella comunicazione, il Ministero del Lavoro conferma il diritto dei titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) a richiedere il beneficio sulla base del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria, sancito dal comma 1 dell’art. 27 del D. lgs. n. 251 del 19/11/2007.

 

In tal senso si esprime anche la circolare INPS n. 172, del  22/11/2017, che, al punto 1.1, include tra i potenziali richiedenti i titolari di protezione internazionale.

Diversa, invece, la valutazione espressa circa la possibilità di ricomprendere tra i possibili destinatari di Re.I. anche i titolari di protezione umanitaria; infatti, la lettura dell'art. 41 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  (D. Lgs. 286/1998) coordinata con il disposto del comma 19 dell’art. 80 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 impedisce l'inserimento di questa categoria tra quelle individuate dal decreto istitutivo quali beneficiarie della misura.

La superiore interpretazione restrittiva trae supporto dall'inserimento del Re.I. tra le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi (quindi, riservate esclusivamente ai soggiornanti di lungo periodo e non anche ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. Il Re.I. è stato, infatti, espressamente qualificato, ad opera dell’art. 2, comma 13, del D. Lgs. n. 147/2017, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

 

In sintesi, l'indicazione pervenuta dal Ministero è quella di riconoscere ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) il diritto a richiedere il Reddito di inclusione (Re.I.) a parità di condizioni con i cittadini italiani.

I titolari di protezione umanitaria non potranno, invece, accedere alla misura del Reddito di inclusione (Re.I.)

  (Fonte: Servizio Centrale)

In allegato la nota.