Cooperative sociali: inasprimento delle sanzioni in caso di mancata revisione delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018

La legge di Bilancio 2018 ha modificato il sistema di vigilanza e controllo sulle cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. Nello specifico è previsto che gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche saranno cancellati dall’Albo, sciolti per atto di autorità, e obbligati alla devoluzione del relativo patrimonio residuo.

Queste sanzioni si aggiungono a quella dell’articolo 2638 del codice civile il quale stabilisce che sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Vengono, inoltre, razionalizzate le sanzioni nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori, e degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Queste violazioni saranno punite con una maggiorazione del contributo biennale di revisione pari a 3 volte l'importo dovuto.

Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge, viene stabilito che lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato entro 30 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle entrate.

Altra modifica introdotta si riferisce all’istituto della gestione commissariale, ossia viene istituita la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori, scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico “anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati”.

Infine, una ulteriore novità riguarda la gestione commissariale che prevedere che l’autorità di vigilanza potrà procedere alla revoca degli amministratori e sindaci e alla nomina di un commissario in caso di irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi della cooperativa.