Nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

Il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” che modificano il precedente provvedimento del 3 aprile 2013. Tali Disposizioni tengono conto delle innovazioni apportate dal D.lgs. 90/2017, nonché dalla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) - così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) - relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. I destinatari delle Disposizioni dovevano adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre per quanto riguarda i clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni (per i quali la disciplina previgente al D.lgs. 90/2017 stabiliva forme di esenzione degli obblighi di adeguata verifica) la Banca d’Italia attende che siano raccolti i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020. Quest’ultimo adempimento è connesso al mutato regime di adeguata verifica semplificata. Diversamente dalle precedenti disposizioni, infatti, non sono più previsti casi di clienti per i quali si presume l’applicabilità del regime di adeguata verifica semplificata, né quest’ultimo consiste più in una completa esenzione dagli adempimenti, che invece dovranno essere osservati, sebbene con minore intensità e frequenza in base anche alle politiche che gli intermediari dovranno adottare, per tutte le fasi del processo di adeguata verifica della clientela. Di seguito nel PDF le principali novità e gli aspetti più rilevanti disciplinati dalle nuove Disposizioni.