Il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” che modificano il precedente provvedimento del 3 aprile 2013. Tali Disposizioni tengono conto delle innovazioni apportate dal D.lgs. 90/2017, nonché dalla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) - così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) - relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. I destinatari delle Disposizioni dovevano adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre per quanto riguarda i clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni (per i quali la disciplina previgente al D.lgs. 90/2017 stabiliva forme di esenzione degli obblighi di adeguata verifica) la Banca d’Italia attende che siano raccolti i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020. Quest’ultimo adempimento è connesso al mutato regime di adeguata verifica semplificata. Diversamente dalle precedenti disposizioni, infatti, non sono più previsti casi di clienti per i quali si presume l’applicabilità del regime di adeguata verifica semplificata, né quest’ultimo consiste più in una completa esenzione dagli adempimenti, che invece dovranno essere osservati, sebbene con minore intensità e frequenza in base anche alle politiche che gli intermediari dovranno adottare, per tutte le fasi del processo di adeguata verifica della clientela. Di seguito nel PDF le principali novità e gli aspetti più rilevanti disciplinati dalle nuove Disposizioni.