Decreto Ristori (Misure Covid19) – Ottobre 2020: contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. 

Decreto Ristori (Misure Covid19) – Ottobre 2020

Scheda di sintesi Decreto Ristori (D. L. 137/2020)

Il D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), vigente al 29/10/2020, contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19. Di seguito una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

MISURE AGEVOLATIVE

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. 

L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Si rimanda all’allegato per l’individuazione del coefficiente previsto per ogni codice ATECO. CLICCA QUI PER SCARICARE

Bonus locazioni

Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio. 

Rimane la condizione del “calo del fatturato” di almeno il 50% tra i mesi interessati del 2020 ed i corrispondenti mesi del 2019.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Fondi per alcuni dei settori più colpiti

Vengono stanziati:

  • 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;
  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 50 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali;
  • 50 milioni di euro per l’anno 2020 a favore del “Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”.

Si rimane in attesa delle relative disposizioni attuative.

Cancellazione seconda rata IMU

Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni).

MISURE PER IL LAVORO

CIG

Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. 

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese che hanno cessato l’attività;
  • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Esonero contributi

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione contributi

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Nuove indennità

Viene prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

È previsto inoltre una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Cliccando su Decreto Ristori (Misure Covid19) – Ottobre 2020 pubblicato da C.e.d.a. Coop. (fonte notizia) si può visualizzare l'articolo.